sabato 5 ottobre 2019

Contratti online e leggi in materia




Contratti online 

(la legge per tutti.it )

 Firma contratti su internet: quali regole seguire per rendere valido l’accordo? Clausole vessatorie, informativa privacy e altre norme in materia.

Sempre più spesso i contratti vengono presentati e accettati su internet. Non esiste però alcuna legge che regoli in modo appropriato tali prassi. Sicché le norme applicabili sono, ancora in parte, quelle del codice civile, pensate in un’epoca in cui il contratto veniva concluso con una stretta di mano o con la firma su di un foglio di carta. In che misura tali regole possono essere adattate al mutato contesto tecnologico? È valida la firma di un contratto online con la semplice spunta sulla casella “accetto” o con un click sull’icona a forma di carrello?
Se hai intenzione di fare un piccolo e-commerce, se sei un professionista e vuoi erogare consulenze online, se vuoi ricevere da internet gli ordinativi dei tuoi clienti per i prodotti o i servizi che commercializzi, sei sul posto giusto. In questa breve guida ti spiegheremo come funzionano i contratti online, quali regole bisogna rispettare per la loro stesura e accettazione, quali informazioni fornire all’utente. Ma procediamo con ordine.

La forma dei contratti

La legge stabilisce che i contratti possono essere conclusi in qualsiasi modo vogliano le parti: quindi sia oralmente che per iscritto. Salvo nei rari casi in cui il documento cartaceo è richiesto a pena di nullità (ad esempio la locazione, la compravendita immobiliare, i contratti con una banca, ecc.), in tutte le altre ipotesi la forma scritta può essere solo un modo per facilitare la prova dell’esistenza del contratto e delle clausole in esso contenute. Insomma, il documento materiale non condiziona la legittimità del contratto ma ne rende più agevole la dimostrazione in caso di controversia tra le parti.
Ci sono infatti vari modi per provare la nascita di un rapporto giuridico tra le parti, diversi dal contratto scritto vero e proprio. Ad esempio lo scambio di email con cui i soggetti hanno avviato le trattative concordando i termini del futuro accordo o, più semplicemente, la stessa attuazione del contratto che è un comportamento concludente idoneo a rivelare la volontà delle parti.
Simone e Fulvio concludono un contratto su internet per la vendita di un oggetto usato. Simone, l’acquirente, si impegna a pagare a Fulvio, il venditore, 300 euro come prezzo per il bene in questione. Di questi soldi, 100 euro vengono versati in anticipo, al momento della spedizione. Fulvio però non spedisce mai l’oggetto e, dinanzi alle contestazioni di Simone, dichiara di non conoscerlo e di non sapere nulla del contratto. Anche se i due non hanno firmato un accordo scritto, le scuse di Simone non tengono: questi infatti ha accettato l’anticipo senza restituirlo, dimostrando quindi l’esistenza di un rapporto giuridico tra i due.
Luigi riceve un pacco da Leonardo per un presunto ordine effettuato sul sito di quest’ultimo. Luigi però non paga perché, a suo dire, non avrebbe mai concluso alcun contratto. Anche qui, il comportamento di Luigi che, ciò nonostante, abbia ritirato il pacco dalla posta e lo abbia trattenuto a casa, senza restituirlo al venditore, è indice della sua volontà di concludere l’affare.
La stessa regola si può applicare anche nei contratti su internet: se anche il venditore dovesse stilare un contratto non regolare nella forma o dovesse perderne la copia, egli potrebbe pur sempre dimostrare l’esistenza dell’obbligazione attraverso altre prove.

La legge sul commercio elettronico

A parte le norme del codice civile sui contratti, il nostro legislatore ha adottato una specifica normativa: la legge sul commercio elettronico [1].
La disciplina del commercio elettronico non si applica ai contratti:
  • che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
  • che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
  • di fideiussione o a garanzie prestate da persone che agiscono con fini estranei alle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
  • disciplinati dal diritto di famiglia o delle successioni.

Come si fanno i contratti online?

Il contratto on-line solitamente contiene delle condizioni generali di contratto predisposte da un solo contraente (il gestore del sito, venditore on-line): esse sono efficaci nei confronti dell’utilizzatore se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. A tal fine è necessario che siano ben visibili sul sito.
Ci sono diversi metodi per concludere un contratto online. Sicuramente, la forma più sicura è quella di caricare, sul sito del venditore, il modello contratto in formato word o pdf; richiedere al cliente di stamparlo, compilarlo a penna indicando le proprie generalità, firmarlo e poi rispedirlo al venditore in originale oppure inoltrarlo tramite fax. Si tratta tuttavia di un sistema farraginoso, che allontanerebbe chiunque dalla conclusione dell’affare. Internet ci ha ormai “impigrito” e assuefatti alla facilità delle operazioni commerciali. Ecco quindi che il metodo più usato di conclusione dei contratti online è quello dell’accettazione delle condizioni generali, riportate su una pagina web, tramite la spunta di una casella (il cosiddetto “flag”). Sopra la casella è riportata una dicitura come «Accetto» oppure «Firmo il contratto». A tale spunta si assegna il significato di un consenso esplicito del cliente.
Immediatamente dopo la casella dell’accettazione del contratto, c’è una seconda casella – anch’essa da “flaggare” – con l’informativa sulla privacy. Non è necessario trascrivere interamente il contenuto di tale informativa, ben potendosi riportare un link che rimandi ad altra pagina. In ogni caso, l’informativa privacy va anche spedita per email all’acquirente in modo che ne conservi sempre una copia sul proprio pc, per l’esercizio dei diritti in qualsiasi momento.

Clausole vessatorie

Il codice civile stabilisce che tutte le clausole vessatorie – quelle cioè che implicano un particolare onere per chi accetta il contratto scritto interamente dalla controparte – debbano essere firmate: serve una seconda firma, ulteriore rispetto a quella con cui viene accettato il contratto. Nei contratti online questa firma può essere adempiuta con il click sulla casella “accettazione”. La validità della tecnica del “point and click” per accettare le clausole vessatorie è riconosciuta sia in ambito comunitario che nazionale [2].

Informazioni obbligatorie nei contratti online

Il venditore deve fornire, sul proprio sito, una serie di informazioni obbligatorie per legge. Si tratta delle seguenti informazioni:
  • nome, denominazione o ragione sociale;
  • domicilio o sede legale;
  • estremi che permettono di contattarlo rapidamente, compreso l’indirizzo e-mail;
  • numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
  • numero di partita IVA (o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro), se esercita un’attività soggetta a imposta;
  • indicazione, chiara e inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei servizi da lui forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto se un’attività è soggetta ad autorizzazione o se la prestazione è fornita sulla base di un contratto di licenza d’uso;
  • l’informativa sul diritto di recesso;
  • l’informativa sulla privacy.
Se il venditore è un professionista che svolge una delle professioni regolamentate, egli deve indicare:
  • l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il merchant è iscritto e il numero di iscrizione;
  • il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
  • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
Il venditore è poi tenuto a illustrare gli elementi essenziali del contratto (prezzo, modalità di consegna, costi di spedizione).

Contratti online senza impegni

Quando sulle pagine del sito di cui il venditore si serve vi sono indicazioni quali “senza impegno” o “salvo conferma”, l’offerta non vale come proposta a tutti gli effetti, in quanto non contiene tutti gli elementi essenziali per concludere il contratto. Il visitatore del sito è invitato a entrare in trattativa (invito a proporre), divenendo lui stesso il proponente, mentre il venditore, inviando a sua volta la conferma dell’ordine, diviene l’accettante.

Si può concludere un contratto online tramite email?

Le parti possono anche concludere un contratto con un semplice scambio di email senza firma digitale. Il contratto e-mail si ritiene concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; per cui, in teoria, dopo tale momento non è più possibile la revoca della proposta di acquisto nonostante l’oggetto non sia stato ancora spedito.
La conclusione del contratto online per email è di fatto ostacolata dal valore dell’email ordinaria che, nel nostro ordinamento, è una semplice riproduzione meccanica (al pari di una fotocopia). Non c’è infatti prova dell’invio e della ricezione della comunicazione. Tuttavia, se c’è uno scambio di email, è più difficile sconfessarne la validità. Difatti nessuna delle due parti, avendo risposto al messaggio dell’altro, potrà affermare di non averlo ricevuto.

Diritto di recesso

Il diritto recesso può essere esercitato dal consumatore senza necessità di fornire alcuna motivazione entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, per i servizi, o del ricevimento della merce, per i beni, senza alcuna penalità e dà diritto al rimborso del prezzo pagato. Tale diritto di recesso può essere esercitato, a scelta del consumatore, utilizzando il modulo di recesso o presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita.

note

[1] D.lgs. n. 70/2003, art. 11.
[2] C.Giust. UE 21 maggio 2015 C-322/14, Giud. Pace Partanna 1° febbraio 2002 n. 15)
4 Ottobre 2019 
f irma contratti su internet: quali regole seguire per rendere valido l’accordo? Clausole vessatorie, informativa privacy e altre norme in materia.
Sempre più spesso i contratti vengono presentati e accettati su internet. Non esiste però alcuna legge che regoli in modo appropriato tali prassi. Sicché le norme applicabili sono, ancora in parte, quelle del codice civile, pensate in un’epoca in cui il contratto veniva concluso con una stretta di mano o con la firma su di un foglio di carta. In che misura tali regole possono essere adattate al mutato contesto tecnologico? È valida la firma di un contratto online con la semplice spunta sulla casella “accetto” o con un click sull’icona a forma di carrello?
Se hai intenzione di fare un piccolo e-commerce, se sei un professionista e vuoi erogare consulenze online, se vuoi ricevere da internet gli ordinativi dei tuoi clienti per i prodotti o i servizi che commercializzi, sei sul posto giusto. In questa breve guida ti spiegheremo come funzionano i contratti online, quali regole bisogna rispettare per la loro stesura e accettazione, quali informazioni fornire all’utente. Ma procediamo con ordine.

La forma dei contratti

La legge stabilisce che i contratti possono essere conclusi in qualsiasi modo vogliano le parti: quindi sia oralmente che per iscritto. Salvo nei rari casi in cui il documento cartaceo è richiesto a pena di nullità (ad esempio la locazione, la compravendita immobiliare, i contratti con una banca, ecc.), in tutte le altre ipotesi la forma scritta può essere solo un modo per facilitare la prova dell’esistenza del contratto e delle clausole in esso contenute. Insomma, il documento materiale non condiziona la legittimità del contratto ma ne rende più agevole la dimostrazione in caso di controversia tra le parti.
Ci sono infatti vari modi per provare la nascita di un rapporto giuridico tra le parti, diversi dal contratto scritto vero e proprio. Ad esempio lo scambio di email con cui i soggetti hanno avviato le trattative concordando i termini del futuro accordo o, più semplicemente, la stessa attuazione del contratto che è un comportamento concludente idoneo a rivelare la volontà delle parti.
Simone e Fulvio concludono un contratto su internet per la vendita di un oggetto usato. Simone, l’acquirente, si impegna a pagare a Fulvio, il venditore, 300 euro come prezzo per il bene in questione. Di questi soldi, 100 euro vengono versati in anticipo, al momento della spedizione. Fulvio però non spedisce mai l’oggetto e, dinanzi alle contestazioni di Simone, dichiara di non conoscerlo e di non sapere nulla del contratto. Anche se i due non hanno firmato un accordo scritto, le scuse di Simone non tengono: questi infatti ha accettato l’anticipo senza restituirlo, dimostrando quindi l’esistenza di un rapporto giuridico tra i due.
Luigi riceve un pacco da Leonardo per un presunto ordine effettuato sul sito di quest’ultimo. Luigi però non paga perché, a suo dire, non avrebbe mai concluso alcun contratto. Anche qui, il comportamento di Luigi che, ciò nonostante, abbia ritirato il pacco dalla posta e lo abbia trattenuto a casa, senza restituirlo al venditore, è indice della sua volontà di concludere l’affare.
La stessa regola si può applicare anche nei contratti su internet: se anche il venditore dovesse stilare un contratto non regolare nella forma o dovesse perderne la copia, egli potrebbe pur sempre dimostrare l’esistenza dell’obbligazione attraverso altre prove.

La legge sul commercio elettronico

A parte le norme del codice civile sui contratti, il nostro legislatore ha adottato una specifica normativa: la legge sul commercio elettronico [1].
La disciplina del commercio elettronico non si applica ai contratti:
  • che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
  • che richiedono per legge l’intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l’esercizio di pubblici poteri;
  • di fideiussione o a garanzie prestate da persone che agiscono con fini estranei alle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
  • disciplinati dal diritto di famiglia o delle successioni.

Come si fanno i contratti online?

Il contratto on-line solitamente contiene delle condizioni generali di contratto predisposte da un solo contraente (il gestore del sito, venditore on-line): esse sono efficaci nei confronti dell’utilizzatore se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. A tal fine è necessario che siano ben visibili sul sito.
Ci sono diversi metodi per concludere un contratto online. Sicuramente, la forma più sicura è quella di caricare, sul sito del venditore, il modello contratto in formato word o pdf; richiedere al cliente di stamparlo, compilarlo a penna indicando le proprie generalità, firmarlo e poi rispedirlo al venditore in originale oppure inoltrarlo tramite fax. Si tratta tuttavia di un sistema farraginoso, che allontanerebbe chiunque dalla conclusione dell’affare. Internet ci ha ormai “impigrito” e assuefatti alla facilità delle operazioni commerciali. Ecco quindi che il metodo più usato di conclusione dei contratti online è quello dell’accettazione delle condizioni generali, riportate su una pagina web, tramite la spunta di una casella (il cosiddetto “flag”). Sopra la casella è riportata una dicitura come «Accetto» oppure «Firmo il contratto». A tale spunta si assegna il significato di un consenso esplicito del cliente.
Immediatamente dopo la casella dell’accettazione del contratto, c’è una seconda casella – anch’essa da “flaggare” – con l’informativa sulla privacy. Non è necessario trascrivere interamente il contenuto di tale informativa, ben potendosi riportare un link che rimandi ad altra pagina. In ogni caso, l’informativa privacy va anche spedita per email all’acquirente in modo che ne conservi sempre una copia sul proprio pc, per l’esercizio dei diritti in qualsiasi momento.

Clausole vessatorie

Il codice civile stabilisce che tutte le clausole vessatorie – quelle cioè che implicano un particolare onere per chi accetta il contratto scritto interamente dalla controparte – debbano essere firmate: serve una seconda firma, ulteriore rispetto a quella con cui viene accettato il contratto. Nei contratti online questa firma può essere adempiuta con il click sulla casella “accettazione”. La validità della tecnica del “point and click” per accettare le clausole vessatorie è riconosciuta sia in ambito comunitario che nazionale [2].

Informazioni obbligatorie nei contratti online

Il venditore deve fornire, sul proprio sito, una serie di informazioni obbligatorie per legge. Si tratta delle seguenti informazioni:
  • nome, denominazione o ragione sociale;
  • domicilio o sede legale;
  • estremi che permettono di contattarlo rapidamente, compreso l’indirizzo e-mail;
  • numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese;
  • numero di partita IVA (o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro), se esercita un’attività soggetta a imposta;
  • indicazione, chiara e inequivocabile, dei prezzi e delle tariffe dei servizi da lui forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;
  • indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto se un’attività è soggetta ad autorizzazione o se la prestazione è fornita sulla base di un contratto di licenza d’uso;
  • l’informativa sul diritto di recesso;
  • l’informativa sulla privacy.
Se il venditore è un professionista che svolge una delle professioni regolamentate, egli deve indicare:
  • l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il merchant è iscritto e il numero di iscrizione;
  • il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
  • il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi.
Il venditore è poi tenuto a illustrare gli elementi essenziali del contratto (prezzo, modalità di consegna, costi di spedizione).

Contratti online senza impegni

Quando sulle pagine del sito di cui il venditore si serve vi sono indicazioni quali “senza impegno” o “salvo conferma”, l’offerta non vale come proposta a tutti gli effetti, in quanto non contiene tutti gli elementi essenziali per concludere il contratto. Il visitatore del sito è invitato a entrare in trattativa (invito a proporre), divenendo lui stesso il proponente, mentre il venditore, inviando a sua volta la conferma dell’ordine, diviene l’accettante.

Si può concludere un contratto online tramite email?

Le parti possono anche concludere un contratto con un semplice scambio di email senza firma digitale. Il contratto e-mail si ritiene concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; per cui, in teoria, dopo tale momento non è più possibile la revoca della proposta di acquisto nonostante l’oggetto non sia stato ancora spedito.
La conclusione del contratto online per email è di fatto ostacolata dal valore dell’email ordinaria che, nel nostro ordinamento, è una semplice riproduzione meccanica (al pari di una fotocopia). Non c’è infatti prova dell’invio e della ricezione della comunicazione. Tuttavia, se c’è uno scambio di email, è più difficile sconfessarne la validità. Difatti nessuna delle due parti, avendo risposto al messaggio dell’altro, potrà affermare di non averlo ricevuto.

Diritto di recesso

Il diritto recesso può essere esercitato dal consumatore senza necessità di fornire alcuna motivazione entro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, per i servizi, o del ricevimento della merce, per i beni, senza alcuna penalità e dà diritto al rimborso del prezzo pagato. Tale diritto di recesso può essere esercitato, a scelta del consumatore, utilizzando il modulo di recesso o presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita.

note

[1] D.lgs. n. 70/2003, art. 11.
[2] C.Giust. UE 21 maggio 2015 C-322/14, Giud. Pace Partanna 1° febbraio 2002 n. 15)

 fonte : 

https://www.laleggepertutti.it/322349_contratti-online

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.