mercoledì 9 febbraio 2011

RINNOVO AIA SORGENIA

N. prot.                  09.05.02

Allegati n.
Lodi,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Via Cristoforo Colombo n.44
00147 Roma



Oggetto: Parere per Conferenza di Servizi per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la Centrale Termoelettrica a ciclo combinato della Società Sorgenia Power S.p.a. di Turano Lodigiano e Bertonico (LO).

In merito ai documenti del Parere Istruttorio Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo per il rinnovo dell’A.I.A. della Centrale Sorgenia Power S.p.a. di Turano Lodigiano e Bertonico,  pervenuti allo scrivente Servizio in data 25/01/2011 (prot.Prov.n.2087), si chiede che:
a)     al paragrafo 11 “ Piano di Monitoraggio e Controllo” del PIC (pag.66) (secondo capoverso terzo punto dell’elenco puntato) venga inserita anche la Provincia di Lodi  tra gli enti a cui il Gestore deve inviare comunicazione nei casi di malfunzionamenti o incidenti.
Al riguardo, si chiede inoltre che venga esplicitato in autorizzazione un termine ultimo entro il quale la ditta debba trasmettere agli enti la “tempestiva” comunicazione e l’analisi dei malfunzionamenti ed incidenti accorsi.
b)     si richiami espressamente nel Piano di Monitoraggio e Controllo anche la normativa regionale in merito alla  gestione degli SME: DGR n.11352 del 10/02/2010 e il DDS n.4343 del 27.04.2010.
La scrivente amministrazione esprime, pertanto,  parere favorevole  con l’invito a  recepire le  osservazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
Si ricorda, inoltre, al Gestore che, come stipulato nella convenzione ambientale (relativa alla costruzione ed esercizio della centrale a ciclo combinato situata nei Comuni di Bertonico e Turano Lodigiano stipulata tra Sorgenia S.p.a. la Provincia di Lodi, anche in rappresentanza degli interessi di livello sovra comunale, il Comune di Bertonico e i comuni contermini), si è impegnato a rendere disponibili i dati relativi alle emissioni in atmosfera in tempo reale, approvando la loro diffusione pubblica.
Si coglie l’occasione inoltre per evidenziare alcune inesattezze/errori di trascrizione  contenute nel documento:
  • Paragrafo 9.4 Rifiuti  del PIC (pag.62) con l’entrata in vigore il 25/12/2010 del D.Lgs. 205/2010 la definizione di deposito temporaneo  è stata modificata e pertanto si deve fare rimando all’ art. 183 comma 1 lettera bb);
  • Paragrafo 8 Rifiuti del PMC (pag 20) essendo stata modificata la definizione di “Deposito Temporaneo” (D.Lgs.205/2010 valido dal 25/12/2010)  sono da aggiornare le condizioni sia il criterio quantitativo che  di quello tempistico:
bb)”deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle stesse condizioni:
“1)….
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”
  • Paragrafo 9.2.1 Emissioni convogliate del PIC(pag.56) à è stato soppresso il comma 14 dell’art.269 del D.Lgs.152/2006. 
  • Paragrafo 5.2 Aria del PIC (pag.36) c’è un errore di battitura: non è  L.R. 24/2066 ma L.R.24/2006.



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
     Dott. arch. Paola Taglietti




Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Silvia Pagani

Referente della Pratica:
arch. Giuseppina Alcesi
tel. 0371/442252  fax 0371/442362-416027

QUESTE SONO LE OSSERVAZIONI COMPLETE PARTITE DALLA NOSTRA STRUTTURA PROVINCIALE. 
ALLEGO ANCHE L'ARTICOLO USCITO OGGI DAL QUALE NON SI EVINCE AD ESEMPIO L'OTTENIMENTO DEL MONITORAGGIO WEB ON-LINE DELLE EMISSIONI .


1 commento:

  1. ARTICOLO DEL CITTADINO DI LODI DEL 09-02-2011
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    TURANO La Provincia di Lodi ha espresso il suo parere favorevole per il rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale di Sorgenia. Ma nel corso della conferenza dei servizi ha chiesto che all’interno del Piano di monitoraggio e controllo fosse inserita una precisazione: nell’elenco degli enti a cui il gestore deve inviare comunicazione in caso di incidenti o malfunzionamenti ci deve essere anche San Cristoforo. «Al riguardo - si legge nei documenti relativi alla conferenza dei servizi che si è riunita venerdì scorso presso il ministero dell’Ambiente - si chiede inoltre che venga esplicitato nell’autorizzazione un termine ultimo entro il quale la ditta debba trasmettere agli enti la tempestiva comunicazione e l’analisi degli incidenti accorsi».All’appuntamento, nella capitale, hanno partecipato anche regione Lombardia e i comuni interessati, Bertonico e Turano. Solamente quest’ultimo è intervenuto per bocciare il rinnovo dell’Aia, il sindaco Umberto Ciampetti ha spiegato che la giunta vorrebbe «un passo in più» da parte del colosso dell’energia, attraverso l’installazione di tecnologie in grado di abbattere ulteriormente le emissioni in atmosfera, già sperimentate in Europa e in America. Da quanto si apprende dai verbali, il municipio di Turano ritiene che il via libera debba essere subordinato a tre diverse cautele: «Mantenere la predisposizione dell’impianto per la successiva installazione di abbattitori catalitici degli ossidi di azoto; installare, nell’arco temporale di validità del decreto di rinnovo dell’Aia, ai fini dell’abbattimento delle emissioni in atmosfera degli NOx sia la tecnologia Dln sia la tecnologia Scr; contenere alla data di scadenza del decreto di rinnovo dell’Aia entro il limite di 10 microgrammi normal al metro cubo l’emissione massima di NOx in atmosfera».Il comune di Bertonico ha chiesto invece un piano di fattibilità per la raccolta di calore a favore del teleriscaldamento, inoltre ha inserito nel verbale alcune precisazioni. In particolare, ha domandato la possibilità di una revisione del limite dell’ossido di azoto alla prima revisione generale dell’impianto, oltre a una prescrizione sull’installazione del catalizzatore per l’abbattimento di CO, affinché sia prevista entro 12 mesi (e non 36) dal rilascio dell’Aia.Gr. Bo

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