sabato 1 ottobre 2011

Piccoli comuni, le scadenze fissate dalla legge FINANZIARIA ENTRO DIC. 2011

30 Settembre 2011
Piccoli comuni, le scadenze fissate dalla legge

Entro il 17 novembre le Regioni possono legiferare sulle dimensioni degli ambiti, entro il 31 dicembre i Comuni tra 1000 e 5000 abitanti devono gestire in forma associata almeno due funzioni.
IN ALLEGATO: la tabella crono-normativa elaborata da ANCI.


La “manovra bis”, legge. n. 148 del 2011, contiene numerose e incisive disposizioni che impattano direttamente sui piccoli Comuni e sulle Unioni di Comuni da essi costituite.


In particolare è evidenziata, innanzitutto, la scadenza del 17 Novembre p.v., ovvero dei due mesi previsti (entrata in vigore della legge) dal comma 6 dell’art. 16, affinché ciascuna Regione possa esercitare la facoltà di individuare limiti demografici diversi da quanto stabilito dalla nuova normativa per le Unioni costituita da Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, obbligati all’esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici.


Tali Unioni, infatti, dovranno essere istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i Comuni che intendano comporre la stessa Unione appartengano o siano appartenuti a Comunità montane.


Altra scadenza rilevante è quella del 31 dicembre 2011.


L’art. 16, al comma 24, ha parzialmente modificato quanto già determinato dal DL 78/2010, aumentando a 10.000 abitanti il limite demografico minimo per la costituzione delle Unioni di Comuni e delle convenzioni formate da Comuni con una popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, per l’esercizio delle funzioni fondamentali.


Tale innovazione comporta, inoltre, l’obbligo dell’esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali entro il 31 Dicembre 2012, mentre resta invariata la tempistica per l’esercizio di almeno due funzioni fondamentali da definire appunto entro il 31 Dicembre dell’anno in corso.


Anche in questo caso, la Regione ha due mesi di tempo (quindi entro il 17 Novembre p.v.) dall’entrata in vigore della legge n. 148 per esercitare la facoltà di stabilire un limite demografico diverso.


Infine, sempre per fornire agli Enti interessati ogni utile assistenza di carattere interpretativo, a breve sarà aperta sul sito ANCI una finestra dedicata a tali tematiche con prime risposte e commenti in merito alle (FAQ) domande che più frequentemente sono state formulate fino ad oggi.




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Allegati
la tabella crono-normativa

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