venerdì 4 marzo 2011

CONS.COMUNALE DI CASTIGLIONE D'ADDA- BIL. DI PREVISIONE 03 MARZO 2011

Un paese ingessato : castion!
il bilancio di previsione approvato dalla maggioranza è dir poco insoddisfacente. non esiste nessuno spunto adeguato ai bisogni reali giornalireri dei castiglionesi ma si naviga a vista senza slanci di passione civica e di impegno arduo verso alcuni problemi dei cittadini.
ci hanno indebitato con la rinegoziazione dei mutui che porterà euro 90.000 in cassa per 4 anni ma che si pagheranno cari e salati per l'effetto composito dell'aumento delle rate a scadenza visto che i mutui sono stati portati tutti a 20 anni di scadenza temporale (circa i costi per i cittadini con conteggio vicino alla realtà per oltre euro 540.000 (vi allego i vari files per verificare con mano cosa succede e vi allego un parere della corete di conti lombardia ). in base alla rinegoziazione bisogna fare investimenti in conto capitale (opere pubbliche) ma non abbiamo capito dove sono stati inserite le poste contabili e lo abbiamo fatto presente al segretario comunale. inoltre tutti i soldi di Sorgenia, della convenazione sono stati spalmati euro 144.000 dentro alla spesa corrente senza benefici per i cittadini evidenti ma miscelati nel calderone comunale.  Anche per i rapporti con le associazioni male su tutta la linea, rapporti deteriorati e collaborazione al lumicino, tranne alcuni casi precisi. NULLA DI QUANTO HANNO CHIESTO I CITTADINI E NOI A GRAN VOCE CON MOZIONI DEDICATE ALLO SPORT,AI PARCHETTI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL VERDE, ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE PIAZZE,ECT..... NULLA E' STATO APPROVATO. MA QUALE E' IL PROGETTO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE? ORMAI NON LO SA PIU' NESSUNO: L'UNICA COSA RIMASTA E' LA NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA ORMAI DIVENUTA OBBLIGATORIA DAL 2012 PER LEGGE CHE DOVRA' ESSERE FATTA CON UN INVESTIMENTO DI OLTRE 400.000 EURO SUBORDINATA ALLA CESSIONE DELLA CASA DI VIA ALFIERI ( "A CASTION LA CA DE CRUSCHETA") , VERA PALLA AL PIEDE POLITICA E AMMINISTRATIVA SIA PER IL SINDACO CHE PER I CITTADINI.
Noi abbiamo anche proposto degli emendamenti al bilancio (non ufficiali, consegnati solo come dichiarazione di voto contraria al bilancio approvato dalla maggioranza)  nella seduta consiliare in quanto dopo aver proposto di tutto in questi anni non siamo mai stati ascoltati! Ve li alleghiamo in quanto prevederebbero il ripristino degli investimenti sul centro sportivo e sui parchetti, oltre la manutenzione parziale di alcune vie del paese 
NOI PENSIAMO SIA ARRIVATO IL MOMENTO DI DARE UNA VERA "SVOLTA" A QUESTO PAESE CHE NON E' LA SVOLTA A SINISTRA PROPOSTA DALLA MAGGIORANZA ATTUALE MA UNA VERA SPINTA DA PARTE DI CHI VUOLE METTERE IN GIOCO LE ASPETTATIVE DEL PAESE: UNA QUALITA' MIGLIORE QUOTIDIANA NEI SERVIZI E UN MINIMO DI PROIEZIONI  INFRASTRUTTURALI MIRATE PER IL PAESE, OLTRE CHE UNA SPINTA ALLO SVILUPPO IN UN PAESE ORMAI INGESSATO SU SE STESSO!
LEGA NORD
SEZ. ADDA
ENTI LOCALI
CASTIGLIONE D'ADDA
MARZ0 2011

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Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune
di Introbio (LC), dopo aver svolto alcune generiche
considerazioni sulla rinegoziazione dei mutui in
essere, da parte dell’Ente locale, mette in rilievo che
«l’amministratore che decide di rinegoziare avrà sicuramente
il vantaggio di vedere la rata di ammortamento
annuale ridotta con liberazione di risorse da destinare
alla soddisfazione del suo programma di mandato.
Ciò, però, comporta un maggiore indebitamento dell’Ente
sul medio o lungo periodo oltre alla “perdita”
parziale degli interessi già pagati sui mutui originari».
Tanto premesso, il Sindaco chiede: «nel caso in cui
un’Amministrazione decidesse, prescindendo dalle verifiche
e dal rispetto dei vincoli previsti dall’art. 48,
c. 2, della L. 448/2001, di operare la rinegoziazione
solo per ridurre la rata annuale dei mutui e utilizzare
le risorse “liberate” per altra opera urgente (es. consolidamento
di un ponte), non altrimenti finanziabile,
richiamerà l’attenzione del giudice contabile? E, se
l’opera fosse, invece, “voluttuaria” (es. il rifacimento
della fontana in piazza) vi sarebbero differenze?». Al
Sindaco permane il dubbio circa la correttezza della
rinegoziazione del debito in assenza di idonee motivazioni
a prescindere dalla esistenza o meno della convenienza
finanziaria complessiva dell’operazione.
Condizioni di ammissibilità
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in
ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri
nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali
della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo,
della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza
della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere
a dette Sezioni pareri in materia di contabilità
pubblica nonché ulteriori forme di collaborazione ai
fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza
e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni,
che la funzione di cui al comma ottavo dell’art.
7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà
conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e
Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente
qualificato per acquisire elementi necessari
ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono
nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali
consentendo, nelle tematiche in relazione alle
quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate
e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono
agli amministratori pubblici, restando peraltro
esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione
con l’organo di controllo esterno (per tutte:
11 febbraio 2009, n. 36).
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della
Sezione attiene a profili di carattere generale anche
se, ovviamente, la richiesta proveniente dall’ente pubblico
è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere
specifiche decisioni in relazione ad una particolare
situazione. L’esame e l’analisi svolta nel parere è
limitata ad individuare l’interpretazione di disposizioni
di legge e di principi generali dell’ordinamento in
relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando,
ovviamente, a quest’ultimo la decisione in ordine
alle modalità applicative in relazione alla situazione
che ha originato la domanda.
Con specifico riferimento all’ambito di legittimazione
soggettiva ed oggettiva degli enti in relazione all’attivazione
di queste particolari forme di collaborazione,
è ormai consolidato l’orientamento che vede nel caso
del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione,
il Consiglio comunale quale organo che può proporre
la richiesta.
Inoltre, è acquisito ed incontestato che non essendo
ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie,
previsto dall’art. 123 della Costituzione e dallo
Statuto della Regione Lombardia, i Comuni e le
Province possano, nel frattempo, chiedere direttamente
i pareri alla Sezione regionale.
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo,
occorre rilevare che la disposizione contenuta nel co.
Corte dei conti - Sezione regionale per la Lombardia
Parere 1° dicembre 2010 n. 1027
Rinegoziazione mutui: la convenienza
deve essere valutata nel lungo periodo
OGGETTO: Rinegoziazione di un mutuo da parte di un Ente locale.
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FINANZIAMENTI
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8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata
con il precedente co. 7, norma che attribuisce alla
Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto
degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli
obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio
e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti
locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso
legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che
il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriori
rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite
in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà
di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali
della Corte dei conti non svolgono una funzione
consultiva a carattere generale in favore degli enti
locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano
sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo
ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti,
intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento
della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co.
31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
hanno delineato una nozione unitaria della nozione di
contabilità pubblica incentrata sul «sistema di principi
e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale
dello Stato e degli enti pubblici», da intendersi
in senso dinamico anche in relazione alle materie
che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi
equilibri (Deliberazione n. 54, in data 17 novembre
2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato
fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della
Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed
amministrativa che ricade nella esclusiva competenza
dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva
possa interferire in concreto con competenze di
latri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la
nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi
dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi
principi di organizzazione dell’amministrazione, con
effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni
della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della
presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa,
oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata
generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione
di contabilità pubblica, concernendo la materia
dell’indebitamento degli enti locali.
La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti
indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e
può essere esaminata nel merito.
Nel merito
Innanzi tutto va ribadito il principio, più volte affermato
da questa Sezione, in base al quale è potere-dovere
dell’ente, in quanto rientrante nell’ambito della
sua discrezionalità amministrativa, adottare le scelte
concrete sul se e come effettuare la ristrutturazione/
estinzione dei propri debiti, con le correlative opportune
cautele e valutazioni, anche in ordine alla convenienza
economica dell’operazione, che la sana gestione
finanziaria richiede.
Questa Corte si limiterà, pertanto, a dare indicazioni
generali sulla fattibilità dell’operazione alla luce delle
norme e dei principi che regolano gli istituti di contabilità
pubblica che vengono in considerazione nella
fattispecie prospettata.
In merito alle operazioni di rinegoziazione dei mutui
a condizioni più favorevoli, appare opportuno richiamare
le considerazioni già svolte da questa Sezione, a
partire dalla deliberazione n. 52 del 17 aprile 2008,
con riferimento alla valutazione della convenienza
economica dell’operazione.
Al riguardo, questa Sezione (parere n. 27/2009 dell’
11 febbraio 2009) ha messo in luce che il vantaggio
che deve essere preso in considerazione, anche ai fini
della sana gestione finanziaria dell’ente, non può essere
solo quello meramente finanziario dato dalla differenza
fra l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti
della passività originaria e quelli della nuova passività,
ma deve consistere in una valutazione finanziaria
ed economica della complessiva situazione dell’ente,
non solo in relazione ai dati finanziari attualizzati
dell’operazione, ma anche ai rischi che l’ente locale
assume con la nuova operazione di indebitamento,
nonché all’eventuale allungamento del periodo del
debito che vincola l’attività futura dell’Amministrazione.
In senso analogo si è espressa anche la Sezione
regionale di controllo Liguria della Corte dei conti,
evidenziando che la diminuzione delle rate di ammortamento,
non può essere considerato un “risparmio” in
conseguenza del quale procedere automaticamente ad
incrementare la spesa corrente (deliberazione n.
77/2008 del 17 settembre 2008).
Nella valutazione non è sufficiente, perciò, un raffronto
tra costi attuali degli interessi pagati sull’ammontare
capitale della passività, ritenendosi vantaggiosa
l’operazione solo perché si verifica una diminuzione
del tasso d’interesse nell’esercizio finanziario nel quale
si rinegozia il debito ed in quelli immediatamente
successivi. La convenienza economica va saggiata
invece sulla base di una pluralità di elementi, tra i
quali debbono concorrere anche i rischi connessi al
nuovo tipo di indebitamento in presenza di determinate
situazioni di mercato, la durata del debito e la
modalità di estinzione. Ciò in quanto l’indebitamento
vincola i bilanci futuri dell’ente, il quale è obbligato a
destinare parte delle future risorse al pagamento del
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debito. Non a caso, la legislazione, anche a livello
costituzionale, ha ammesso il ricorso all’indebitamento
esclusivamente per spese di investimento, bilanciando
gli oneri ricadenti sulle generazioni future con la
previsione dell’incremento del patrimonio costituito
da opere utilizzabili anche da tali generazioni, ovvero
della creazione di infrastrutture che migliorino le prospettive
economico-sociali della collettività. La rinegoziazione
non può essere uno strumento di liberazione
immediata di risorse (soprattutto se utilizzate, anche
di fatto, per far fronte alla spesa corrente, come
nel caso di cui al parere n. 27/2009 cit.).
Per completezza, si ricorda che, per quanto riguarda
l’estinzione anticipata di una precedente posizione
debitoria tramite l’assunzione di un nuovo mutuo a
condizioni più favorevoli, questa Sezione ha rimarcato
che, anche nel caso di estinzione anticipata di
precedenti posizioni debitorie seguita dall’assunzione
di nuovi mutui, appare indispensabile che il nuovo
mutuo - affinché non configuri “nuovo debito” come
tale rientrante nel divieto previsto dalle disposizioni
sul Patto di stabilità - comporti effettive condizioni
migliorative per l’ente, a parità di durata dell’indebitamento,
non essendo sufficiente, per non ricadere nel
divieto di legge, una mera riduzione del valore finanziario
delle passività. Anche in questo caso, insomma,
devono essere valutate attentamente le possibili ricadute
sul bilancio dell’ente negli anni a venire. È noto,
infatti, come operazioni di questo tipo, compiute senza
l’adeguata suindicata ponderazione, hanno spesso
dato luogo ad effetti finanziario-contabili disastrosi
(parere n. 27/2009 cit.).
Conclusivamente, nell’ambito della propria discrezionalità,
il Comune dovrà porre in essere un’attenta
valutazione della convenienza economico-finanziaria
di eventuali operazioni di rinegoziazione di mutui in
essere alla stregua dei criteri sopra indicati. Resta
fermo il richiamo all’ente locale, già evidenziato nei
succitati pareri, a che il ricorso a tali rinegoziazioni
del debito non si prospetti in alcun modo come strumento
elusivo del precetto costituzionale di cui all’art.
119, u.c., della Costituzione.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
* * * * *
Diminuire la rata non sia l’unico obiettivo
di Federico Gavioli
Q
dell’Ente locale nel valutare la
convenienza economica di rinegoziare
un mutuo?
Prova a dare una risposta la Sezione
regionale di controllo per la Lombardia
della Corte dei conti nel recente
parere 1027/2010.
ual è l’ambito di discrezionalità
LA VICENDA
Nella richiesta di parere ai giudici
contabili un sindaco evidenzia che
«l’amministratore che decide di rinegoziare
avrà sicuramente il vantaggio
di vedere la rata di ammortamento
annuale ridotta con liberazione di risorse
da destinare alla soddisfazione
del suo programma di mandato. Ciò,
però, comporta un maggiore indebitamento
dell’Ente sul medio o lungo
periodo oltre alla “perdita” parziale
degli interessi già pagati sui mutui
originari».
Quindi chiede di sapere se è possibile
utilizzare le risorse liberate dalla rinegoziazione
del mutuo per finanziare
un’opera infrastrutturale urgente (un
ponte) altrimenti non realizzabile, prescindendo
dalle verifiche e dal rispetto
dei vincoli previsti dall’articolo
48, comma 2, della legge 448/2001.
Il sindaco, inoltre, chiede se esiste la
possibilità di utilizzare l’eventuale sopravvenienza
solo per finanziare
un’opera necessaria o anche una voluttuaria
(come il rifacimento di una fontana).
L’ANALISI DELLA CORTE
La Corte dei conti della Lombardia
riconosce preliminarmente la portata
generale e astratta della questione posta,
facendola rientrare nel perimetro
della nozione di contabilità pubblica,
concernendo la materia dell’indebitamento
degli Enti locali.
Come più volte già affermato, la Sezione
ribadisce il potere-dovere del-
Nella rinegoziazione
del finanziamento
l’amministrazione
dovrà valutare
la convenienza
economica complessiva
dell’operazione
e non solo l’immediato
liberarsi di risorse
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l’Ente, in quanto rientrante nell’ambito
della sua discrezionalità amministrativa,
di adottare «le scelte concrete
sul se e come effettuare la ristrutturazione/
estinzione dei propri debiti,
con le correlative opportune cautele e
valutazioni, anche in ordine alla convenienza
economica dell’operazione,
che la sana gestione finanziaria richiede
».
Affermato questo principio, il parere
dà indicazioni generali sulla fattibilità
dell’operazione alla luce delle norme
che regolano gli istituti di contabilità
pubblica.
Sulle operazioni di rinegoziazione mutui
a condizioni più favorevoli, appare
opportuno richiamare le considerazioni
già svolte dalla stessa Corte, a
partire dalla deliberazione del 17 aprile
2008 n. 52, con riferimento alla
valutazione della convenienza economica
dell’operazione (parere dell’11
febbraio 2009 n. 27), dove è stato
messo in evidenza che il vantaggio da
prendere in considerazione, anche ai
fini della sana gestione finanziaria
dell’Ente, non può essere solo quello
meramente finanziario dato dalla differenza
fra l’attualizzazione dei flussi
dei pagamenti della passività originaria
e quelli della nuova passività, ma
deve consistere in una valutazione finanziaria
ed economica della complessiva
situazione dell’Ente, non solo in
relazione ai dati finanziari attualizzati
dell’operazione, ma anche ai rischi
che l’Ente locale assume con la nuova
operazione di indebitamento, nonché
all’eventuale allungamento del periodo
del debito che vincola l’attività
futura dell’amministrazione.
LA VALUTAZIONE
Per i giudici contabili nella valutazione
non è sufficiente un raffronto tra i
costi degli interessi passivi, ritenendosi
vantaggiosa l’operazione solo perché
si verifica una diminuzione del
tasso d’interesse nell’esercizio finanziario
nel quale si rinegozia il debito
e in quelli immediatamente successivi.
La convenienza economica, invece,
va valutata in base a una pluralità di
elementi, tra i quali debbono concorrere
anche i rischi connessi al nuovo
tipo di indebitamento in presenza di
determinate situazioni di mercato, la
durata del debito e la modalità di
estinzione. Ciò in quanto l’indebitamento
vincola i bilanci futuri dell’Ente,
che è obbligato a destinare parte
delle future risorse al pagamento del
debito.
Non a caso, la legislazione, anche a
livello costituzionale, ha ammesso il
ricorso all’indebitamento esclusivamente
per spese di investimento, bilanciando
gli oneri ricadenti sulle generazioni
future con la previsione dell’incremento
del patrimonio costituito
da opere utilizzabili anche da tali generazioni,
ovvero della creazione di
infrastrutture che migliorino le prospettive
economico-sociali della collettività.
La rinegoziazione non può essere uno
strumento di liberazione immediata di
risorse. I giudici contabili ribadiscono
che l’estinzione anticipata di un
mutuo e l’immediata successiva assunzione
di un nuovo finanziamento a
condizioni più favorevoli, per non
configurare “nuovo debito” rientrante
nel divieto previsto dalle disposizioni
sul Patto di stabilità, debbano comportare
effettive condizioni migliorative
per l’Ente, a parità di durata dell’indebitamento,
non essendo sufficiente,
per non ricadere nel divieto di legge,
una mera riduzione del valore finanziario
delle passività.
Anche in questo caso vanno valutate
attentamente le possibili ricadute sul
bilancio dell’Ente negli anni a venire.
Operazioni di questo tipo, compiute
senza l’adeguata ponderazione, spesso
hanno provocato effetti finanziario-
contabili disastrosi.
CONCLUSIONI
Secondo i giudici contabili, nell’ambito
della propria discrezionalità, il Comune
dovrà valutare attentamente la
convenienza economico-finanziaria
di eventuali operazioni di rinegoziazione
di mutui. Resta fermo il richiamo
all’Ente locale: il ricorso alle rinegoziazioni
del debito non deve prospettarsi
in alcun modo come strumento
elusivo del precetto costituzionale
contenuto nell’articolo 119, ultimo
comma, della Costituzione.
l
Per i giudici contabili
nella valutazione
non è sufficiente
un raffronto tra i costi
degli interessi passivi,
ritenendo vantaggiosa
l’operazione solo
perché si verifica
una diminuzione
del tasso d’interesse
nell’esercizio
finanziario nel quale
si rinegozia il debito
INTERPRETAZIONE
FINANZIAMENTI
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Premesso in fatto

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