martedì 21 giugno 2011

Procedura di espulsione per gli extracomunitari clandestini

Procedura di espulsione per gli extracomunitari clandestini

Approvato dal Consiglio dei Ministri  del 16 giugno 2011 un decreto-legge che rende più completa la normativa per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E’ ripristinata la procedura di espulsione coattiva immediata per tutti gli extracomunitari clandestini qualora siano pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato; siano espulsi con provvedimento dell’autorità giudiziaria; violino le misure di garanzia imposte dal Questore; violino il termine per la partenza volontaria. Viene introdotto l’allontanamento coattivo (espulsione) anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione della direttiva 38/2004 sulla libera circolazione dei comunitari. E’ prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi, in linea con le disposizioni della direttiva. Per evitare il rischio di fuga dello straniero, sono previste misure di garanzia idonee, la cui violazione è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro. Vengono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria e con la possibilità per il giudice di pace di sostituire la condanna con l’espulsione. 
 
 
 

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